Se il committente non versa la ritenuta, non è responsabile il professionista

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La Commissione tributaria provinciale di Sondrio, con la sentenza n. 27/03/2013, accoglie il ricorso di un professionista il quale, dopo un controllo formale, si era visto iscrivere a ruolo l'importo della ritenuta d'acconto del 20% non versata dal committente. I giudici della Commissione stabiliscono che è legittima la detrazione della ritenuta, non potendo il ricorrente pagare due volte, “e certamente non per colpa sua”, l'imposta comunque dovuta.

Si precisa che la responsabilità solidale per il pagamento tra sostituito e sostituto è limitata a ritenute a titolo di imposta non effettuate né versate. Nel caso in esame, il ricorrente ha percepito l'importo delle fatture al netto delle ritenute: quindi, nella sostanza, egli ha pagato la ritenuta, mancando poi colui che per legge è tenuto ad effettuare materialmente il versamento di ottemperare all'obbligo nei confronti dell'Erario.

Nell'accogliere così il ricorso si sottolinea come la richiesta di versare un importo già trattenuto porterebbe ad una duplicazione impositiva.
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