Se il codifensore non riceve la notifica il collega deve eccepire la nullità prima della decisione

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Per le Sezioni unite di Cassazione – sentenza n. 22242 del 1° giugno 2011 - l'onere che incombe al difensore, regolarmente avvisato dell'udienza camerale di appello, di accertare la sussistenza delle nullità verificatasi prima del giudizio – nella specie la mancata notifica al collega codifensore dell'imputato – non viene meno a seconda che egli compaia o non compaia in udienza e ciò in quanto la “parte” che deve formulare l'eccezione è da ritenere che ricomprenda il collegio difensivo nel suo complesso e non separatamente il singolo difensore.

Secondo la Corte, infatti, ove si consentisse al difensore di eccepire la nullità in un momento successivo verrebbe leso il principio costituzionalmente garantito della ragionevole durata del processo.

In definitiva – conclude la Suprema corte - “nell'udienza camerale di appello il termine ultimo di deducibilità della nullità derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori dell'imputato è quello della deliberazione della sentenza nel grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che del codifensore ritualmente citati”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 25 - L'omesso avviso al codifensore deve essere eccepito dal collega - Galimberti

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