Se il cliente ha diritto alla detrazione è illegittima la richiesta da parte del professionista dell’Iva che gli sarebbe dovuta
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 22 febbraio 2012
Condividi l'articolo:
Nel testo della sentenza n. 2474 del 21 febbraio 2012, la Suprema corte di legittimità ha sottolineato come il professionista distrattario – nella specie un avvocato - non abbia diritto al pagamento dell'Iva dalla parte soccombente quando il suo cliente è un'impresa o un professionista, soggetti che hanno diritto alla detrazione dell’imposta.
Ed infatti, il professionista può richiedere al soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali ma non anche l'importo dell'Iva che gli sarebbe dovuta – a titolo di rivalsa – dal proprio cliente.
Nel dettaglio, la Cassazione, di fronte all’interrogativo “se costituisca principio informatore in materia fiscale la addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora questo costo venga normalmente recuperato”, risponde che “non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto abilitato a conseguire due volte la medesima somma di danaro”.
- ItaliaOggi, p. 34 – L’avvocato distrattario non ha diritto all’Iva – Alberici
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: