Se c’è elusione non c’è buona fede

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 24231 del 18 novembre 2011, stabilisce l’impossibilità della regolarizzazione Iva in caso di fatture per operazioni inesistenti se l'operazione commerciale è elusiva.

Infatti, si ribadisce che la regolarizzazione dell’Iva - ex articolo 26 del Dpr 633/72 – in tema di tributi armonizzati, è ammessa “solo ed esclusivamente nel caso in cui il rischio di perdite di entrate fiscali sia stato eliminato in tempo utile, ovvero il contribuente che ha emesso la fattura dimostri la sua buona fede”. Dunque, per l’operazione elusiva, che per logica non può essere stata fatta in buona fede, niente regolarizzazione Iva.

Viene spiegato che per la rettifica della fattura, in conseguenza di uno degli specifici motivi indicati nel secondo comma della norma citata, l’operazione deve essere vera e reale e non già del tutto inesistente.

La Corte aggiunge che “se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura”. La conseguenza indiretta sul destinatario della fattura è che egli “non può esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta in totale carenza del suo presupposto, e cioè dell'acquisto (o dell'importazione) di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa, arte o professione”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 32 - Paletti alla regolarizzazione Iva - Alberici
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 37 - L’operazione elusiva esclude la regolarizzazione della fattura - Criscione

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