Se a vendere l’immobile è un privato non soggetto Iva, l’imposta di registro all’1% non compete

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La normativa vigente in materia di imposta di registro e imposte ipotecarie catastali, nel caso di acquisto di un fabbricato o porzione di fabbricato esente da Iva e con specifica indicazione da parte dell’acquirente di trasferimento entro tre anni, prevede l’applicazione dell’imposta di registro nella misura agevolata dell’1%, al posto della tassazione ordinaria; mentre le altre due imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Sulla base di ciò, una società immobiliare, che ha acquistato un appartamento da un privato per rivenderlo nell’arco del triennio, ha richiesto l’applicazione dell’imposta di registro in misura agevolata dato che il privato, che ha ceduto l’immobile, non ha applicato l’Iva. Ma, l’istanza di rimborso è stata rigettata e l’impresa è ricorsa in tutti i gradi di giudizio, sino ad arrivare dinanzi alla Corte di Cassazione.

Con l’ordinanza n. 13847, del 23 giugno 2011, i Supremi giudici hanno sancito che per beneficiare dell’imposta di registro in misura ridotta dell’1% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa è necessario il rispetto di tutti requisiti previsti dalla legge. Cioè: l’acquirente deve essere una società immobiliare; deve essere espressamente previsto l’intento di rivendere l’immobile nel triennio; il venditore deve eseguire il trasferimento nell’ambito dell’esercizio di arte o professione o impresa.

Quest’ultima condizione non risulta soddisfatta nel caso di specie, essendo il venditore un soggetto privato. Dunque, la vendita dell’immobile si è configurata non come un’operazione esente da Iva, ma come un’operazione fuori campo di applicazione del tributo, in quanto la stessa è stata eseguita da un privato non soggetto Iva. Di conseguenza, viene meno un presupposto per l’applicazione dell’imposta di registro in misura agevolata.
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