Scudo fiscale: seconda tranche di precisazioni del Mef sull’antiriciclaggio

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Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso la seconda circolare sull'operatività connessa con lo scudo fiscale (ex articolo 13-bis del Decreto legge n. 78/2009) ai fini antiriciclaggio. Il provvedimento era atteso a novembre 2009. Dopo il periodo di congelamento è stato finalmente diffuso il 16 febbraio 2010.

Per gli operatori (intermediari finanziari, sopratutto banche tramitanti, e professionisti) valgono le regole antiriciclaggio dettate dagli articoli 15 e 16 del Decreto legislativo 231/07, pena sanzioni pecuniarie (fino al 40% dell’importo dell’operazione) e coinvolgimento penale (se consapevoli della provenienza delittuosa).

Un’adeguata verifica dovrà interessare la clientela.

Pertanto, gli operatori dovranno:

- identificare il cliente e verificare tale identificazione, anche del titolare effettivo, per evitare in particolare l’uso di prestanomi o soggetti interposti;

- raccogliere informazioni dettagliate sull’attività del cliente e sulle sue capacità economiche, nonché sulla natura e sullo scopo/destinazione del rapporto continuativo connesso all’operazione oggetto di scudo.

I controlli dovranno essere anche successivi alle operazioni di emersione. È necessario, inoltre, registrare le operazioni nell’Aui – archivio unico informatico - e conservare per 10 anni i dati sui rapporti continuativi accesi e sulle operazioni che implicano somme pari o superiori a 15mila euro.

La circolare per gli intermediari individua delle situazioni di rischio, come quelle attuate da soggetti che non sono già clienti della banca, operazioni in contanti o che non transitano da un intermediario estero, le operazioni effettuate da clienti che non sembrano avere o non avevano mai dichiarato le disponibilità economiche, il tenore di vita, il giro di affari compatibile con l'entità delle somme rimpatriate.

Le operazioni di rimpatrio sono ricomprese tra quelle che possono essere oggetto di identificazione forzata che prevede l’acquisizione da parte di intermediari e professionisti di documenti e informazioni sulla costituzione dei capitali per la ricostruzione dell’origine degli stessi.

Non sussiste obbligo di segnalazione per professionisti e intermediari “allorché ritengano sulla base degli elementi a loro disposizione che non sussistono ipotesi di reato diverse da quelle previste dall'articolo 13 bis”: per i reati non fiscali ricompresi dallo scudo scatta l'obbligo di segnalazione solamente se questi non sono “strumentali a uno dei reati fiscali per i quali è prevista la non punibilità”.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 35 – L’antiriciclaggio stringe le maglie – Razzante

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