Scriminante al padre a cui viene impedito di vedere il figlio

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Con la sentenza n. 48516 depositata il 18 dicembre 2009, la terza sezione penale della Cassazione ha annullato, con rinvio, una decisione di condanna per violenza privata impartita dai giudici di merito nei confronti di un uomo a cui la ex convivente aveva impedito di vedere il figlio. Mentre il Tribunale di Pisa lo aveva condannato a sei anni di reclusione e a risarcire la donna di 30 mila euro e la Corte d'appello di Firenze aveva ridotto la pena a poco più di quattro anni, la Cassazione, a cui si era rivolto l'uomo lamentando sia la mancanza di prove certe contro di lui, sia che non gli era stata applicata la scriminante prevista dall'articolo 51 del codice penale, ha ribaltato la situazione accogliendo le istanze del padre e disponendo un nuovo esame della vicenda. In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto la decisione di appello carente in ordine al rigetto della eccepita sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto; secondo la Corte, infatti, la condotta dell'uomo era stata causata solo dall'intento di esercitare il diritto di vedere il figlio che non gli era stato concesso di incontrare per tutto il mese precedente.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi – Avvocati Oggi, p. VI – Il fine giustifica l'uso della forza - Alberici

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