Scostamento giustificato dalla nascita del figlio

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Con sentenza n. 8706 del 15 aprile 2014, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato un avviso di accertamento basato sugli studi di settore e notificato ad una professionista, neomamma.

Studi di settore da non considerare

La donna, già in sede amministrativa, aveva dimostrato l'esistenza di una situazione di fatto – la nascita del figlio - idonea a giustificare lo scostamento del suo reddito dalle risultanze degli studi.

Circostanza decisiva, questa, secondo le Commissioni tributarie, sia provinciale che regionale, le quali avevano ritenuto pienamente assolto l'onere probatorio che gravava sulla professionista.

Rientra nella comune esperienza – ha spiegato la Corte di legittimità - “che i bambini molto piccoli impongono cure parentali che riducono il tempo e le energie che la madre può dedicare all'attività lavorativa”.
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