Schema di regolamento sulla pratica presso gli uffici giudiziari
Pubblicato il 30 luglio 2015
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Il ministero della giustizia ha reso noto lo schema di decreto ministeriale concernente il “Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari”. Sul testo Cnf e Csm hanno richiesto specificazioni e per questo il Consiglio di Stato, che deve dare parere sul provvedimento, ha sospeso la sua attività in attesa delle risposte.
Il regolamento disciplina l'attività di praticantato svolto dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari.
L'articolo 3 indica gli uffici giudiziari presso cui il praticante può svolgere il tirocinio; inoltre specifica che la domanda può essere consegnata alla segreteria dell'ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo Pec.
La pratica può essere svolta per un massimo di 12 mesi e può proseguire anche presso uffici diversi da quello in cui è stata iniziata, purchè il tirocinante stazioni presso lo stesso ufficio almeno per 4 mesi.
Sono previsti due praticanti per ogni magistrato. Se non è possibile ammettere alla pratica tutti i richiedenti, si deve dare precedenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio della laurea ed alla minore età.
Dell'attività del praticante avvocato se ne occupa l'art. 7: assiste e coadiuva il magistrato, provvede allo studio dei fascicoli, approfondisce le questioni sul piano giurisprudenziale e dottrinale e predispone le minute dei provvedimenti, partecipa alle udienze e alle camere di consiglio salvo che il magistrato non lo ammetta.
Ogni quattro mesi, il praticante deve redigere e trasmettere al Consiglio dell'Ordine una relazione sulle attività svolte, con particolare riferimento alle udienze a cui ha partecipato, ai fascicoli esaminati, alle misure dei provvedimenti che ha predisposto.
Il tirocinio può essere svolto anche contestualmente all'attività di lavoro subordinato pubblico e privato.
- ItaliaOggi, p. 29 - Dai praticanti aiuto ai giudici - Ventura
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