Scambio informazioni finanziarie con Paesi esteri: nuovi elenchi
Pubblicato il 09 maggio 2024
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Con il provvedimento del Direttore generale delle Finanze e del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con data 2 maggio 2024, si apportano modifiche agli elenchi degli Stati esteri coinvolti nello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari.
Nel dettaglio, vengono ritoccati gli allegati C e D del decreto 28 dicembre 2015 con il quale è stata data attuazione alla legge n. 95/2015 e alla direttiva n. 2014/107/Ue in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
Scambio automatico delle informazioni fiscali: allegati C e D
Va ricordato che al decreto 28 dicembre 2015 sono allegati gli elenchi C e D relativi, rispettivamente:
- alle giurisdizioni oggetto di comunicazione (qualsiasi Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o l'Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione riceverà le informazioni fiscali);
- alle giurisdizioni partecipanti (qualsiasi Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o l'Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni fiscali).
Il decreto 28 dicembre 2015 illustra i dati che le Autorità italiane sono tenute a trasmettere all’Agenzia delle Entrate in relazione:
- ad ogni conto oggetto di comunicazione;
- ad ogni conto di custodia;
- nel caso di un conto di deposito.
Viene altresì previsto che si proceda ad aggiornare gli elenchi, per tenere conto sia della effettiva implementazione degli accordi sottoscritti dai Paesi già partecipanti allo scambio di informazioni, sia di eventuali nuove ratifiche di accordi per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari da parte di altre giurisdizioni estere.
Modifiche all’Allegato C
Rispetto al precedente elenco, il provvedimento del 2 maggio 2024 informa che le variazioni riguardano:
- l’ingresso delle giurisdizioni di Aruba, Costa Rica, Georgia, Kenya, Saint Kitts e Navis, Thailandia.;
- l’uscita di Antigua e Barbuda.
Modifiche all’Allegato D
Rispetto al precedente elenco, le variazioni riguardano;
- l’entrata delle giurisdizioni di Georgia, Kenya, Thailandia.
ATTENZIONE: Con riferimento a tutti e due gli elenchi, sono inclusi:
- per la Finlandia, le Isole Aland,
- per la Francia, Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy,
- per il Portogallo, Azzorre e Madera,
- per la Spagna, le Isole Canarie.
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