Scambio elettorale politico-mafioso senza benefici

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La commissione Giustizia della Camera, nella seduta del 12 febbraio 2015, ha approvato, in sede legislativa, il testo della proposta di legge sul “Divieto di concessione dei benefìci ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale”, già varato dal Senato.

Con il provvedimento, i benefici penitenziari vengono, ossia, esclusi nelle ipotesi di condanna per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, che punisce chi accetti la promessa di procurare voti, mediante modalità mafiose, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

Si resta ora in attesa della pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 21 – Voto di scambio alla sbarra - D'Alessio
  • Il Sole 24Ore, p. 20 – E' legge la stretta sul voto di scambio

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