Scambi Italia-San Marino. E-fatture con regole tecniche
Pubblicato il 06 agosto 2021
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Dopo la possibilità prevista, negli scambi con la Repubblica di San Marino, di utilizzare la modalità di fatturazione elettronica (DL n. 34/2019 e DM 21 giugno 2021), l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. 211273 del 5 agosto 2021, emana le regole tecniche per la predisposizione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche relative a cessioni di beni effettuate tra operatori residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.
Il decreto attuativo 21 giugno 2021 ha fissato la data di partenza della fatturazione elettronica fra i due Stati per le cessioni di beni dal prossimo 1° ottobre; previsto un periodo transitorio fino al 30 giugno 2022, nel quale sarà possibile usare il documento in formato cartaceo. Dal 1° luglio 2022 vi sarà l’obbligo delle e-fatture.
Per le prestazioni di servizi, gli esercenti italiani potranno utilizzare la fattura elettronica in caso di operatori economici sammarinesi con numero di identificazione Iva attribuito dall’ufficio tributario di San Marino.
Per quanto non regolato dal provvedimento del 5 agosto 2021, occorre fare riferimento al precedente atto agenziale del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.
E-fatture per scambi tra Italia e San Marino. Le regole
Il provvedimento n. 211273/2021 ha diffuso le seguenti disposizioni:
- le fatture elettroniche scambiate tra gli operatori di Italia e San Marino vengono trasmesse e ricevute tramite SdI, ai sensi delle norme tecniche definite nel provvedimento del 30 aprile 2018;
- l’ufficio tributario di San Marino trasmette ed effettua le lavorazioni delle fatture elettroniche dei cedenti/prestatori sanmarinesi e riceve quelle degli operatori italiani che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto del 21 giugno 2021;
- sempre l’ufficio tributario di San Marino è accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio;
- il controllo delle fatture inviate da San Marino spetterà alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate di Pesaro-Urbino;
- attraverso i servizi di consultazione previsti l’operatore italiano può visualizzare l’informazione sull’esito dei controlli, oltre ai dati fiscali delle fatture elettroniche emesse e ricevute con San Marino.
A seguito di esito negativo del controllo, la cessione va soggetta ad imposta, effettuando la nota di variazione.
Dunque, nel caso di cessioni di beni da San Marino verso l’Italia, l’operatore italiano, con il servizio di consultazione, visualizza i dati della fattura elettronica inviata arrivando a sapere se l’operazione è valida ai fini della detrazione d’imposta.
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