Scade il 31 dicembre il termine per esercitare l’opzione per la trasparenza fiscale

Pubblicato il



Secondo quanto disposto dagli articoli 115 e 116 del Tuir, entro il primo triennio di efficacia dell’opzione o entro il primo periodo successivo alla scadenza del primo triennio va comunicata la scelta relativa all’opzione per la trasparenza fiscale o per il relativo rinnovo. Dunque, con riferimento al triennio con decorrenza dal 2009, entro il prossimo 31 dicembre coloro che opteranno per tale regime fiscale dovranno darne comunicazione in via telematica direttamente oppure tramite intermediari. Non vale il rinnovo tacito e l’opzione deve essere esercitata, oltre che dalla società, anche dai soci. Il modello da utilizzare per esercitare l’opzione è stato approvato con decreto ministeriale del 23 aprile 2004.

Con riferimento al triennio che inizia con il 2009, la scelta del regime di tassazione per trasparenza fiscale può essere determinante soprattutto per le piccole società a responsabilità limitata, in quanto l’adesione a tale regime consente di eliminare dal bilancio alcune voci di costo. Nello specifico, la scelta del regime della trasparenza fiscale può essere motivata dal fatto che può risultare più conveniente la tassazione Irpef in luogo di quella Ires. Inoltre, la trasparenza fa venire meno i compensi/remunerazione per i soci-amministratori, che verranno remunerati mediante prelievo di riserve già tassate, con notevoli benefici in termini di bilancio, in quanto ciò comporta l’eliminazione di una voce di costo gravata anche dal contributo Inps, con conseguente incremento della redditività. Il venir meno di questa voce ha, infatti, effetti positivi sia in termini di studi di settore, perché incide sui ricavi stimati, sia in termini di Rol, riducendo una voce di conto economico. Così, l’opzione per la trasparenza sposta il peso del’imposta sui soci, mentre sulla società rimarrà solo l’onere dell’Irap. Ciò, però, non consente di eliminare dal bilancio la voce di costo relativa alle imposte sui redditi, in quanto con la trasparenza si ha solo una riorganizzazione della tassazione per scelta degli stessi interessati. A far luce sugli aspetti interpretativi della tassazione per trasparenza sulle società di persone e su quella delle società di capitali è intervenuto anche l’Oic, con il documento interpretativo n. 2 del principio contabile 25. Proprio secondo l’Organismo italiano di contabilità, la trasparenza delle società di capitali non può essere assimilata a quella tradizionale delle società di persone. In queste ultime il reddito appartiene direttamente ai soci, cosa che non vale altrettanto per le società di capitali, nonostante la formale delibera assembleare di distribuzione.

Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito