Sbloccato lo sgravio contributivo di secondo livello per l’anno 2010

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Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 301 del 28 dicembre è ospitato il decreto del Ministero del Lavoro 3 agosto 2011, che determina, per l'anno 2010, la misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, comma 67, della legge n. 247/2007.

Con il provvedimento viene finalmente sbloccato e reso attivo l’incentivo volto a favorire la contrattazione di secondo livello di cui alla suddetta legge.

Pertanto, secondo quanto espressamente previsto all’articolo 2, per l’anno 2010, sulla retribuzione imponibile è concesso ai datori di lavoro, con effetto dal primo gennaio dello stesso anno, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all'articolo 1, comma 67, lettere b) e c).

Anche per il 2010, è confermato un limite complessivo annuo di 650 milioni di euro delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi, ripartibili nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale. Qualora le risorse non fossero sufficienti a coprire tutte le richieste di facilitazioni trasmesse all’Inps, lo stesso Ente previdenziale provvederà alla riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura proporzionale.

Per la fruizione dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero quelli di secondo livello, devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

La domanda deve essere presentata unicamente in via telematica anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali. Inoltre, deve contenere i dati identificativi dell'azienda; la data di sottoscrizione del contratto aziendale e la data di avvenuto deposito; l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio contributivo; l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro e l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore; l’indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.
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