Sas estinta? Notifica agli ex soci
Pubblicato il 24 maggio 2017
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La Corte di cassazione ha ritenuto valido un accertamento per Irap e Iva emesso nei confronti di una Sas estinta e notificato ai soci di quest’ultima, quali successori anche nelle correlative obbligazioni societarie.
E’ stata, pertanto, ribaltata, per asserita violazione del principio generale di cui all’articolo 2312, secondo comma, c.c., la decisione con cui la Ctr aveva confermato la nullità degli atti impositivi in oggetto, in quanto riguardanti la Sas che era precedentemente estinta.
Secondo i giudici regionali, l’Agenza delle entrate non poteva più vantare nei confronti della società alcun credito, con conseguente nullità degli avvisi di accertamento notificati ai suoi ex soci.
Assunto, questo, assolutamente non condiviso dalla Suprema corte, la quale ha ribadito, in linea generale, che dopo la riforma del diritto societario del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio.
L’obbligazione non si estingue ma si trasferisce agli ex soci
In virtù di quest’ultimo, quindi, l’obbligazione societaria non si estingue ma si trasferisce ai soci i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito di liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Nella medesima decisione, gli Ermellini hanno, altresì, sottolineato come l’articolo 28, comma 4, del Decreto legislativo n. 175/2014 - in base al quale, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società cancellata ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese – non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva.
Conseguentemente – si legge nel testo dell’ordinanza n. 12953 del 23 maggio 2017 – il differimento quinquennale si applica solo ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro sia presentata nella vigenza della nuova disciplina, ed ossia dal 13 dicembre 2014.
Responsabilità accomandatario illimitata
Enunciato, a seguire, l’ulteriore principio di diritto secondo cui, in tema di Sas, “la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società è illimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base al bilancio finale di liquidazione, nonostante l’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l’estinzione dell’obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente pendente societate”
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