Sanzioni ridotte ai Consulenti del Lavoro per saldare i debiti contributivi

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Sanzioni ridotte ai Consulenti del Lavoro per saldare i debiti contributivi

Dal 1° marzo 2021 i Consulenti del Lavoro potranno regolarizzare la propria posizione contributiva verso l'ENPACL a condizioni più favorevoli. La regolarizzazione aprirà le porte alle prestazioni pensionistiche ed assistenziali erogate dall’Ente di previdenza.

Lo rendono noto i Consulenti del Lavoro con notizia del 22 febbraio 2021 pubblicata sul sito istituzionale, che dà conto della prossima entrata in vigore della delibera “Provvedimento straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva" adottata dall’Assemblea dei Delegati dell’ENPACL nel 2019 e approvata dai Ministeri vigilanti il 7 luglio 2020.

La delibera deroga provvisoriamente le disposizioni di cui ai Titoli III e IV del ‘Regolamento di previdenza e assistenza’.

Chi può aderire alla regolarizzazione contributiva

Destinatari delle misure di incentivazione sono i Consulenti del Lavoro, iscritti e cancellati, che hanno maturato debiti nei confronti dell'ENPACL per:

  • omissione contributiva, anche parziale,
  • ritardata effettuazione dei versamenti contributivi obbligatori,

relativamente agli anni dal 1997 al 2018.

La possibilità è offerta anche ai loro eredi o superstiti.

Come estinguere i debiti

L'estinzione dei debiti contributivi scatta solo se i Consulenti del Lavoro (ovvero i loro eredi o superstiti) versano integralmente:

a) la contribuzione obbligatoria dovuta per tutti gli anni per i quali non risulta versata in tutto o in parte;

b) le sanzioni relative all’omesso/tardivo versamento e/o alla tardiva presentazione delle dichiarazioni annuali;

c) le eventuali spese legali per le procedure giudiziali instaurate.

Condizioni di ammissione

I Consulenti del Lavoro devono essere in regola con tutte le dichiarazioni obbligatorie del volume d’affari ai fini IVA e del reddito professionale o mettersi in regola (da subito) collegandosi alla propria Area personale dei ‘Servizi on line’, sezione ‘Dichiarazioni anni precedenti’ dell'ENPACL.

N.B. Le sanzioni vengono maggiorate di 10 punti percentuali se le dichiarazioni obbligatorie del volume d’affari ai fini IVA e/o del reddito professionale sono presentate dopo il 1° marzo 2021.

Inoltre è richiesto il versamento della contribuzione obbligatoria 2019 o, in alternativa, l'adesione all’accertamento inviato dall’ENPACL.

Sanzioni con misura ridotta

Il professionista che aderisce alla regolarizzazione contributiva potrà beneficiare delle seguenti sanzioni ridotte:

 

Annualità di contribuzione

 

Misura % della sanzione applicata al contributo dovuto per ciascuna annualità omessa

 

1997-2000

 

15

 

2001-2004

 

12

 

2005-2008

 

9

 

2009-2012

 

6

 

2013-2018

 

3

 

 

Tali sanzioni sono ulteriormente ridotte:

  1. della metà se si paga in unica soluzione;
  2. di due terzi se si ha in corso il pagamento rateale del proprio debito contributivo.

Procedura di adesione

Entro il 31 marzo 2021 l’ENPACL mette a disposizione, o nei ‘Servizi on line’ o con apposita comunicazione, i dati utili per il calcolo del debito.

I consulenti del lavoro interessati sono tenuti a presentare apposita dichiarazione di adesione entro il 31 maggio 2021 tramite l'Area riservata dei ‘Servizi on line’.

Modalità di pagamento

Con la dichiarazione di adesione, oltre ad essere interrotta la prescrizione, il professionista riconosce il debito contributivo nei confronti dell’ENPACL e decide irrevocabilmente il numero di rate nel quale effettuare il pagamento nonché la modalità di versamento.

Il versamento del debito contributivo può essere effettuato:

  • in unica soluzione, entro trenta giorni dalla dichiarazione di adesione;
  • a rate (in massimo 120 rate mensili consecutive, di pari ammontare e di importo minimo pari a euro 100, di cui la prima rata entro trenta giorni dalla dichiarazione di adesione) con interessi al tasso del 2% annuo.

Il pagamento va effettuato esclusivamente con domiciliazione sul conto corrente indicato dall’interessato oppure con il sistema dei pagamenti ‘pagoPA’.

Inadempienze del Consulente del lavoro

Il Consulente del lavoro decade dalle agevolazioni in caso di:

  • mancato o insufficiente versamento dell'unica rata ovvero di due rate, anche non consecutive;
  •  mancato o insufficiente versamento della contribuzione obbligatoria corrente, se non si è aderito all’accertamento;
  • omessa presentazione della comunicazione obbligatoria del volume d’affari e del reddito professionale.

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