Retribuzione dipendenti e co.co.co., sanzioni per errate modalità di pagamento

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Retribuzione dipendenti e co.co.co., sanzioni per errate modalità di pagamento

Dal prossimo 1° luglio, la retribuzione per i dipendenti ed i co.co.co. potrà essere pagata solo tramite:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

A tal proposito, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 4538 del 22 maggio 2018, ha chiarito che la violazione della norma (legge di Bilancio 2018) sarà integrata sia quando la corresponsione delle somme avviene con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore, sia nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei suddetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non è realmente effettuato, come nell'ipotesi in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato o l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso.

Conseguentemente, ai fini della contestazione gli organi di vigilanza dovranno verificare:

  • che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege;
  • che il pagamento sia andato a buon fine.

Ricorda, infine, l’INL che, in riferimento alla contestazione dell’illecito al trasgressore, trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 e al D.Lgs. n. 124/2004, ad eccezione del potere di diffida di cui al comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, trattandosi di illecito non materialmente sanabile.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 29 dicembre 2017 – Dall’1 luglio 2018 vietato pagare la retribuzione in contanti – Schiavone

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