Dall’1 luglio 2018 vietato pagare la retribuzione in contanti
Pubblicato il 29 dicembre 2017
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La Legge di Bilancio 2018 ha previsto, ai commi 910 e seguenti, che, a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro ed i committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione e gli eventuali anticipi, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Sarà, quindi, vietato corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato e la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituirà prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Saranno esclusi dall’applicazione della norma le Pubbliche Amministrazioni e gli addetti a servizi familiari e domestici.
Ai datori di lavoro ed ai committenti che violeranno l’obbligo in questione si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
- eDotto.com – Edicola dell’11 dicembre 2017 – Emendamento alla Manovra, pagamenti stipendi tracciabili e incremento delle indennità per licenziamenti illegittimi – Schiavone
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