Sanzioni civili e accertamento Inps: cosa cambia con il decreto Pnrr
Pubblicato il 26 aprile 2024
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Il 1° settembre 2024 segna un punto di svolta significativo per lavoratori autonomi e datori di lavoro, con l'introduzione di importanti modifiche al regime delle sanzioni civili relative ai contributi previdenziali e assistenziali.
Queste novità legislative apportate dalla legge di conversione del decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 (decreto Pnrr), approvata dal Senato il 23 aprile 2024 e che ha modificato gli articoli 31 e 32 , sono destinate a:
- ridurre l'onere delle sanzioni in caso di ritardi o mancati pagamenti;
- incentivare la regolarità contributiva;
- semplificare la gestione amministrativa per tutti i soggetti coinvolti.
In particolare, le modifiche prevedono la riduzione delle sanzioni per pagamenti effettuati entro specifici termini e l'introduzione di nuove regole per i casi di evasione contributiva.
Vediamo come le nuove disposizioni legislative influenzeranno la routine quotidiana dei contribuenti e quali vantaggi porteranno nel sistema previdenziale italiano.
Violazioni contributive
Le recenti riforme legislative che entreranno in vigore il 1° settembre 2024 introducono dunque importanti modifiche al regime delle sanzioni civili applicabili ai ritardi nel pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Queste novità riguardano sia i lavoratori autonomi che i datori di lavoro e sono state pensate per incentivare la regolarità dei pagamenti e la trasparenza nelle dichiarazioni contributive.
Innanzitutto, per quanto riguarda i contribuenti che effettuano il pagamento dei contributi dopo la scadenza ma entro 120 giorni, senza che vi sia stata alcuna sollecitazione formale da parte dell'ente previdenziale, la sanzione prevista sarà notevolmente ridotta.
La riforma prevede l'eliminazione della maggiorazione del 5,5% che si applicava precedentemente.
Questa modifica mira a fornire un incentivo significativo per il pagamento spontaneo, riducendo il carico finanziario per i ritardi non eccessivi.
Parallelamente, la normativa introduce una modifica più rigida per le situazioni di evasione contributiva legate a dichiarazioni omesse o non veritiere.
In questi casi, le sanzioni diventano più severe, con l'intento di disincentivare comportamenti volti a eludere gli obblighi contributivi; viene proposto un regime sanzionatorio che punisce non solo l'omissione ma anche la falsità nelle dichiarazioni, estendendo la sanzione anche a quei casi in cui si verificano dichiarazioni intenzionalmente non conformi alla realtà.
Esempio: Un esempio di applicazione di questa nuova normativa potrebbe riguardare un'impresa che, pur avendo la consapevolezza delle proprie responsabilità contributive, decide di non dichiarare correttamente i propri redditi o il numero di dipendenti. In questo caso, se l'evasione viene scoperta e il pagamento viene effettuato spontaneamente entro 30 giorni dalla notifica dell'accertamento, la sanzione applicabile sarà ridotta alla metà rispetto alla misura ordinaria.
Queste modifiche rappresentano un tentativo significativo di bilanciare la necessità di garantire la corretta raccolta dei contributi previdenziali con l'obiettivo di ridurre il peso delle sanzioni per i contribuenti in buona fede che si trovano temporaneamente in difficoltà.
L'efficacia di tali misure sarà monitorata nel tempo per valutare se siano necessari ulteriori aggiustamenti per ottimizzare il sistema di sanzioni civili nel contesto della legislazione previdenziale e assistenziale italiana.
Tabella delle sanzioni contributive dal 1° settembre 2024
Fattispecie |
Regolarizzazione spontanea |
Sanzioni dal 1° settembre 2024 |
---|---|---|
Omissione |
Tasso ufficiale di riferimento |
Tasso ufficiale di riferimento + 5,5 punti; massimo 40% dei contributi non versati |
Evasione |
Tasso ufficiale di riferimento |
30% del dovuto, non oltre il 60% dei contributi non versati |
Adempimento spontaneo
Anche le novità in materia di adempimento spontaneo (commi da 5 a 9) e di accertamento d’ufficio (commi da 10 a 14) decorrono dal 1° settembre 2024.
La prima fattispecie è quella relativa all’introduzione di una sorta di compliance tra contribuenti e Inps, che mira a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.
Dal 1° settembre 2024 dunque l’Inps metterà a disposizione dei contribuenti o dell’intermediario gli elementi e le informazioni in proprio possesso, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.
Lo scopo è di consentire al contribuente di regolarizzare, anche ratealmente, gli inadempimenti comunicati dall’istituto, con il vantaggio dell’applicazione delle sanzioni ridotte rispetto a quelle previste dall’articolo 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000.
In caso contrario, l’Inps procederà alla notifica al contribuente dell’importo della contribuzione omessa con applicazione delle sanzioni previste in via ordinaria nei casi di omissione o evasione.
Per l’individuazione dei criteri e delle modalità con cui gli elementi e le informazioni sono messi a disposizione del contribuente è prevista una specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Inps, che entrerà in vigore dopo l’approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dalla data del ricevimento.
Accertamento d’ufficio documentale
Viene introdotta una nuova modalità di accertamento d’ufficio su base documentale che l’Inps può avviare dalla consultazione di banche dati; l’istituto in sede di controllo compara tali dati con le posizioni dichiarate dai contribuenti e, all’esito del procedimento, in caso di violazioni dell’obbligo contributivo, procede all’accertamento addebitando i contributi previdenziali che considera dovuti.
I poteri riconosciuti all’Inps consentono di:
- invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti e documenti utili;
- inviare ai contribuenti questionari su dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento;
- invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi.
NOTA BENE: I termini per l’adempimento non possono essere inferiori a 15 giorni.
In caso di accertamento d’ufficio, se il contribuente procede al pagamento integrale dei contributi dovuti entro 30 giorni dalla notifica dell’atto, si applica la sanzione civile del 50%, con possibilità di pagamento rateale.
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