Sanzione falsi documenti per sospensione riscossione
Pubblicato il 23 marzo 2016
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Per consentire il versamento, con modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione per aver prodotto, al fine di bloccare la procedura di riscossione dei debiti tributari, documentazione fraudolenta al concessionario, l'agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 14/2016, ha diffuso il codice tributo per versare detta sanzione ed il codice tributo per il pagamento delle spese di notifica.
Sospensione della riscossione
Infatti, l'articolo 1, comma 537 della legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/2012), ha stabilito che i concessionari per la riscossione debbono immediatamente sospendere la riscossione delle somme iscritte a ruolo a fronte della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile.
Quindi, ricevuta una cartella illegittima, il contribuente può presentare, entro 90 giorni dalla notifica, al concessionario della riscossione una motivata richiesta di annullamento.
Qualora, però, venga prodotta una documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
Codici tributo
I codici tributo istituiti con risoluzione n. 14 del 22 marzo 2016 sono:
- “8117”, denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria - articolo 1, comma 541, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”;
- “8118”, denominato “Spese di notifica”.
Con riferimento al codice tributo 8117, in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” dell'F24 è riportato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
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