Sanzione disciplinare per l’avvocato che non comunica al cliente di aver incassato degli onorari

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Con la sentenza n. 13621 del 31 luglio 2012, le Sezioni unite civili di Cassazione hanno confermato la legittimità della sanzione disciplinare della censura disposta dal Consiglio nazionale forense nei confronti di una legale che non aveva informato il proprio cliente degli onorari incassati e chiesti all’assicurazione di quest’ultimo.

L’assenza di attività informativa nei confronti del cliente – sottolinea la Suprema corte – integra violazione dell’articolo 40 del codice deontologico nella parte in cui prevede che “l’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli”. In tale contesto, non può ritenersi estraneo al mandato conferito all’avvocato l’aspetto afferente alla percezione di onorari da parte della società assicuratrice del cliente medesimo. La mancata informazione, infatti, risulta lesiva del rapporto di fiducia che si deve instaurare tra l’avvocato e il suo cliente.
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