Sanzione disciplinare al giudice proporzionata ai fatti addebitati

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Con sentenza n. 11137 del 4 luglio 2012, le Sezioni unite civili di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sulla sanzione della rimozione inflitta dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti di un giudice che aveva utilizzato la propria funzione per ottenere facilitazioni e sconti, hanno rinviato alla sezione disciplinare del Csm, in altra composizione, ritenendo che la prima pronuncia difettasse di “una valutazione di proporzionalità tra la gravità, sul piano oggettivo e soggettivo, dei fatti addebitati e la sanzione” irrogata al magistrato.

La sanzione – precisa la Corte – deve essere proporzionata, adeguata e coerente al quadro disciplinare emerso.
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