Sanzione amministrativa per il prelievo abusivo dell'acqua a fini industriali
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 14 giugno 2010
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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21008 del 2010, ha annullato la condanna penale impartita dai giudici di merito nei confronti di un uomo che, per rifornire le proprie stalle, si era impossessato abusivamente delle acque pubbliche sfruttando un condotto comunale.
Secondo la Corte di legittimità, la condotta in esame aveva concretizzato l'illecito amministrativo dell'impossessamento abusivo di acque pubbliche a scopo industriale, e non la fattispecie penale del furto. La vicenda di specie, infatti, avrebbe potuto essere riferita a due diverse norme, quella generale penale che punisce il furto e quella speciale, prevalente, di cui all'articolo 23 del Decreto legislativo n. 152/99 (Testo unico sulle acque) che sanziona, in via amministrativa, il prelievo per uso industriale non autorizzato dagli organi addetti.
Secondo la Corte di legittimità, la condotta in esame aveva concretizzato l'illecito amministrativo dell'impossessamento abusivo di acque pubbliche a scopo industriale, e non la fattispecie penale del furto. La vicenda di specie, infatti, avrebbe potuto essere riferita a due diverse norme, quella generale penale che punisce il furto e quella speciale, prevalente, di cui all'articolo 23 del Decreto legislativo n. 152/99 (Testo unico sulle acque) che sanziona, in via amministrativa, il prelievo per uso industriale non autorizzato dagli organi addetti.
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 11 - Non è reato prelevare acqua per l'attività industriale – S. Pas.
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