Sanzione amministrativa per divieto di fumo: è improponibile l'opposizione giudiziale al verbale
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 12 maggio 2010
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La Cassazione, con sentenza n. 11281 del 10 maggio, ha respinto il ricorso presentato da una docente di università che si era opposta al verbale con cui le era stato contestato di aver fumato in aula, nonostante la presenza di divieti di fumo. Poiché il Giudice di pace aveva respinto le istanze della donna, questa aveva successivamente adito la Corte di legittimità.
Secondo quest'ultima, in particolare, l'opposizione al verbale di accertamento in questione era, in realtà, improponibile in sede giudiziale in quanto lo stesso verbale non era idoneo - come per contro lo sarebbe stato se avesse riguardato l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale - ad acquisire valore ed efficacia di titolo esecutivo per la riscossione dell'importo della pena pecuniaria prefissata. Il verbale – conclude la Cassazione - “quando riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del trasgressore ed è destinato esclusivamente a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà di estinguere l'obbligazione sanzionatoria mediante un pagamento in misura ridotta, in difetto del cui esercizio l'autorità competente valuterà la fondatezza dell'accertamento”.
Secondo quest'ultima, in particolare, l'opposizione al verbale di accertamento in questione era, in realtà, improponibile in sede giudiziale in quanto lo stesso verbale non era idoneo - come per contro lo sarebbe stato se avesse riguardato l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale - ad acquisire valore ed efficacia di titolo esecutivo per la riscossione dell'importo della pena pecuniaria prefissata. Il verbale – conclude la Cassazione - “quando riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del trasgressore ed è destinato esclusivamente a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà di estinguere l'obbligazione sanzionatoria mediante un pagamento in misura ridotta, in difetto del cui esercizio l'autorità competente valuterà la fondatezza dell'accertamento”.
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