Sanzionato il notaio che lavora principalmente nella sede secondaria

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Sanzionato il notaio che lavora principalmente nella sede secondaria

Con sentenza n. 12732 depositata il 19 giugno 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha respinto il ricorso di un notaio avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello aveva confermato, a suo carico, la sanzione disciplinare della censura.

Era stato infatti rilevato, mediante controlli del Consiglio notarile ex art. 93 bis legge notarile, che il professionista ricorrente operava stabilmente, mediante permanente organizzazione di studio, presso una sede secondaria, mentre pochissimi erano gli atti erogati nella sede ufficialmente assegnatagli.

Detto comportamento configurava senz'altro – a detta della Corte territoriale – un illecito disciplinare, in quanto non poteva non compromettere la personalità della prestazione che deve caratterizzare l'attività dei notai.

Avverso detta pronuncia ricorreva il professionista, lamentando (oltre a profili di illegittimità del procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione), l'infondatezza della decisione anche nel merito.

Ritenendo infondate tutte le numerose censure sollevate, la Cassazione ha puntualizzato – per l'appunto nel merito – come l'art. 26 della legge notarile (nella precedente come nella neointrodotta versione ex D.L. 1/2012) tuteli dichiaratamente il regolare funzionamento dell'ufficio cui il notaio è assegnato (ovvero, la sua sede principale) e non anche un interesse corporativo o di cartello, volto a regolare la concorrenza tra professionisti in danno al mercato.

Invertire – come nel caso di specie – l'ordine di importanza tra sede principale e sede secondaria, incide, alterandola, sulla ripartizione dei notai nel territorio nazionale, in contrasto con quanto fermamente dedotto dalla stessa giurisprudenza di legittimità , secondo cui la sede notarile, e non l'ufficio, deve costituire il centro effettivo dell'operato del notaio.

Né la natura libero- professionale dell'attività notarile – ha poi rilevato la Corte - così come intesa dalla giurisprudenza comunitaria, implica il superamento dei criteri eteronomi di ripartizione dei notai sul territorio.  

Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 23 - Sanzionato chi trascura la prima sede
  • ItaliaOggi, p. 27 – Notai, atti nella sede principale - Ferrara

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