Sanzionato il convenuto che, senza giustificato motivo, non si presenta per mediare

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Con ordinanza del 9 maggio 2012, il Tribunale di Termini Imerese ha condannato, ai sensi dell’articolo 8, comma 5 del Decreto legislativo n. 28/2010, la parte convenuta di un giudizio civile che non aveva partecipato all’obbligatorio incontro di conciliazione adducendo, con comunicazione inviata all’organo di mediazione, di non voler accettare la proposta di conciliazione “per l'impossibilità di una rinuncia, anche parziale, alle contrapposte ragioni delle parti in ragione della acclarata e atavica litigiosità tra le suddette”.

Secondo i giudici di merito, la mancata partecipazione alla mediazione, nella specie, era avvenuta senza giustificato motivo; tale condotta, a prescindere dall’esito del giudizio, e quindi, anche prima della conclusione del processo, andava sanzionata.

Di alcun rilievo la considerazione addotta dal convenuto circa l’inutilità dell’attivazione della mediazione quando il giudizio era stato già avviato; l'articolo 5 - ricorda il Tribunale - prevede proprio che il tentativo possa essere espletato anche “successivamente alla proposizione della controversia”.

Il provvedimento in esame costituisce il primo caso di condanna mediante interpretazione del concetto di “giustificato motivo” legittimante l’omessa partecipazione alla mediazione.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 – Mediazione a tutta - Marino

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