Sanzionabile il datore per il mancato invio del certificato medico di infortunio chiesto dall’INAIL

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Il Ministero del Lavoro, con nota prot. 295 del 12 gennaio 2015, si è occupato della questione relativa alle conseguenze per tardiva o mancata trasmissione del certificato medico, da parte del datore di lavoro, nel caso in cui lo stesso non venga inviato direttamente dal lavoratore o dal medico certificatore, qualora alla denuncia di infortunio o malattia professionale telematica, non segua la trasmissione della certificazione nei termini fissati dall’INAIL.

Infatti, il DM 15.7.2005 ha modificato l'art. 53 del DPR 1124/1965 stabilendo che, "qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di infortunio per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore”.

Analogamente si è proceduto con il DM 30.7.2010 in tema di malattie professionali.

In ossequio all’interpolazione normativa, l'attuale procedura di denuncia telematica degli infortuni/malattie professionali prevede che la trasmissione del certificato medico non sia possibile in via contestuale. ma debba avvenire in un momento successivo solo dopo che l'INAIL ne abbia fatto richiesta al datore di lavoro con atto che stabilisce i termini per tale adempimento.

In conclusione, dopo aver analizzato la normativa, la Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, conclude sostenendo che il datore di lavoro che non ottemperi o adempia tardivamente alle richieste di inoltro della certificazione da parte dell'INAIL va sanzionato ai sensi dell'art. 53, comma 8, del DPR n. 1124/1965.

Ad ogni buon conto si rammenta che la sanzione in questione va quintuplicata alla luce della Finanziaria 2007, in quanto relativa a violazioni delle norme in materia di lavoro, sicurezza sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, entrate in vigore prima dell’1 gennaio 1999.
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