Sanatoria per le rimanenze di magazzino, quale imposta sostitutiva?

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Sanatoria per le rimanenze di magazzino, quale imposta sostitutiva?

Nel testo in bozza della Legge di Bilancio 2024, in corso di definizione, emerge anche una misura di particolare interesse per le imprese: la sanatoria per le rimanenze di magazzino.

Si tratta della possibilità di riallineare il magazzino rispetto ai valori riportati nella contabilità, che si inserisce nell’ottica di una semplificazione a 360 gradi promossa dall’Esecutivo.

NOTA BENE: La sanatoria rivolta alle imprese consente, previo versamento di un’imposta sostitutiva e dell’IVA, di regolarizzare le differenze di valori tra magazzino e contabilità.

L’obiettivo governativo è, infatti, quello di eliminare le “differenze che normalmente si creano tra rimanenze di magazzino contabili e fisiche, anche al fine di rendere più trasparente e patrimonializzare il bilancio delle imprese”.

Gli articoli nell'indice della bozza del DDL di Bilancio 2024 del 24 ottobre 2023 che richiamano tale sanatoria sono:

  • Articolo 20: "Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
  • Articolo 21: "Misure in materia di variazione dello stato dei beni".

Sono contenuti nel Capo II, nelle “Misure per la lotta all’evasione”.

Vediamo quali sono gli aspetti salienti di questa forma di regolarizzazione per le imprese.

Adeguamento delle esistenze iniziali di beni con sostitutiva al 18%

All’articolo 20 della Legge di Bilancio per il prossimo anno si individua, in primo luogo, l’ambito soggettivo della norma.

Ad essere interessati sono gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio (c.d. OIC adopter) e che, limitativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, vogliono procedere con l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del Testo unico delle imposte sui redditi, riguardante appunto la “Valutazione delle rimanenze”.

Da un punto di vista operativo, l’adeguamento delle scritture contabili di magazzino alla situazione di giacenza effettiva può essere effettuato in due step, tramite:

  1. l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  2. l'iscrizione in contabilità di esistenze iniziali omesse in precedenza.

In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento:

  • dell’Imposta sul valore aggiunto;
  • di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.

ATTENZIONE: Per quanto riguarda l’IVA dovuta per la regolarizzazione, la norma prevede che essa sia determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con un successivo decreto dirigenziale.

Pertanto, la formula per la regolarizzazione a titolo di IVA sarebbe il prodotto tra: aliquota media IVA per il 2023 x valore eliminato x coefficiente di maggiorazione.

NOTA BENE: L’aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato.

ATTENZIONE: Per quanto riguarda l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, la misura attualmente fissata è pari al 18 per cento.

Tale percentuale è da applicare sulla differenza tra:

  • l'ammontare del valore determinato per l'Iva (valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione);
  • il valore del bene eliminato.
NOTA BENE: In caso di iscrizione di valori di rimanenze iniziali in precedenza omesse, l’adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18 per cento da applicare al valore iscritto.

Rimanenze iniziali di magazzino, come procedere all’adeguamento

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, ossia nei modelli REDDITI 2024.

Le due imposte - IVA e sostitutiva al 18% - si devono versare in due rate di pari importo:

  • la prima entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative al 2023;
  • la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi riferita ai redditi 2024 (periodo d'imposta successivo).

NOTA BENE: L'imposta sostitutiva, inoltre, non è deducibile ai fini delle imposte dirette e delle relative addizionali.

Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

L’adeguamento delle rimanenze di magazzino non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.

I valori risultanti dalle regolarizzazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello indicato (anno 2022 e precedenti).

L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024.

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