Salvo il contribuente se la frode è stata commessa da una “cartiera”

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Con la sentenza n. 18009 depositata il 19 ottobre 2012, la Corte di Cassazione ha espresso un importante principio di diritto riguardante la buona fede del contribuente, se la società che ha messo in atto la frode possiede una propria struttura, con personale, mezzi di trasporto e uffici.

L’acquirente, a cui si contesta la detrazione dell’imposta, se non è a conoscenza dell’esistenza della “cartiera” può invocare senza difficoltà la buona fede, non potendo conoscere la qualità fittizia dell'impresa che ha emesso i documenti fiscali soggettivamente inesistenti.

Egli ha, dunque, diritto alla detrazione se prova che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad un'operazione fraudolenta. L’importante è che lo stesso contribuente deve non essersi trovato nella situazione di conoscibilità delle operazioni pregresse o non deve essere stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni.

La Suprema Corte, pur accogliendo le ragioni del contribuente, non si è ancora uniformata al recente orientamento dei giudici comunitari, secondo cui in presenza di fatture inesistenti è l’Amministrazione finanziaria a dover dimostrare che il contribuente era consapevole della frode posta in essere da un altro soggetto, non potendosi richiedere particolari incombenze al contribuente che ha detratto l'imposta. E' auspicabile che la revisione della prassi e dell'orientamento giurisprudenziale in tal senso avvenga in tempi rapidi, al fine di una maggiore tutela dei contribuenti. 



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