Salvaguardata l’occupazione nei casi di trasferimento di aziende in crisi

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Con una sentenza dello scorso giugno, la Corte di Giustizia europea ha condannato l’Italia per le disposizioni di legge che assimilano la disciplina del trasferimento d’azienda in crisi a quella dell’azienda sottoposta a procedura concorsuale.

I giudici Ue hanno ritenuto che l’Italia sia venuta meno agli obblighi che impongono di non applicare le misure “ordinarie” che disciplinano i trasferimenti d’azienda tutte le volte che si tratti di un’impresa il cui stato di crisi è accertato.

Il legislatore è intervenuto e ha posto rimedio alla condanna del nostro Paese per la violazione della direttiva 23/2001/Ce. Con la legge n. 166/09, il legislatore ha dato attuazione alla sentenza della Corte Ue, apportando importanti modifiche all’articolo 47 della legge 428/90. La nuova disposizione prevede che nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’articolo 2112 del Codice civile trova applicazione solo nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo stesso.

Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 27 – Trasferimenti d’azienda a misura d’occupazione – De Fusco – Stanchi

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