Saldo e acconto imposte Irpef, Ires e Irap da effettuare a fine giugno
Pubblicato il 15 giugno 2023
Condividi l'articolo:
Con l’approssimarsi del termine (30 giugno 2023 ovvero 31 luglio 2023 – in quanto il 30.7 cade di domenica - con la maggiorazione dello 0,4%) di versamento del saldo 2022 e acconto 2023 dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e delle relative addizionali nonché delle imposte sostitutive e delle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie detenute all’estero (Ivie e Ivafe), appare utile fornire un quadro di sintesi delle diverse casistiche, tenuto conto delle novità applicabili a partire quest’anno.
Si ricorda, infatti, che:
- a partire dal 2022 le persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni sono esonerati dal versamento dell’IRAP (a prescindere dalla sussistenza, o meno, di un’autonoma organizzazione);
- con il D.L. 61/2023 è stata disposta la sospensione dei versamenti tributari in scadenza tra l’1.5 e il 31.8.2023 a favore dei soggetti con residenza o sede legale /operativa nei territori colpiti dall’alluvione.
Come di consueto, il calcolo dell’acconto va effettuato in base al metodo “storico” ovvero al metodo “previsionale” nel caso in cui per l’anno in corso si presume un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda il metodo storico, anche quest’anno sono in essere specifiche disposizioni di legge che prevedono gli obblighi di ricalcolo delle imposte 2022 sulle quali commisurare gli acconti 2023.
Inoltre, resta ferma la misura dell’acconto: 50% per la prima e seconda rata degli acconti dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e delle relative addizionali e imposte sostitutive, in caso di contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e bipartizione del 40% (1° rata) e 60% (2° rata) per i contribuenti estranei agli ISA, oppure il versamento in un’unica soluzione laddove l’importo della prima non superi 103 euro. Il saldo 2022 di Irpef e relative addizionali è determinato quale differenza tra l’imposta risultante dal modello redditi 2023 e quanto già versato a titolo di acconto.Come in passato, l’imposta a saldo non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione se il relativo importo non è superiore a 12 euro. Ai fini dell’acconto Irpef 2023, i contribuenti interessati (se non sussistono obblighi di ricalcolo) sono tenuti a pagare il 100% dell’importo risultante dal rigo RN34 (differenza) del modello Redditi PF, se in tale rigo è riportato un importo pari o superiore a 52 euro. L’acconto va versato in due rate qualora l’importo dovuto per la prima rata sia superiore 103 euro. Devono pagare l'acconto Irpef anche i soggetti che pur essendovi obbligati, hanno omesso di presentare tale dichiarazione.
Per quanto riguarda, invece, il versamento del saldo Ires 2022 e del primo acconto 2023 occorre tener presente che lo stesso va effettuato entro:
- l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ossia al 30 giugno 2023 ovvero al 31 luglio 2023 (il 30.07 cade di domenica) con applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare ed approvazione del bilancio nei termini “ordinari”;
- l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, per le società con esercizio solare ed approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, con la possibilità di usufruire del differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.
Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) i versamenti devono, comunque, essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. L’acconto Ires dovuto dalle società di capitali, dagli enti commerciali e non commerciali è pari al 100% dell’ammontare esposto nei righi RN17 del modello Redditi SC 2023 ovvero RN28 del modello Redditi ENC 2023. Si rammenta che, anche per gli acconti Ires, è possibile applicare rispettivamente il metodo storico o quello previsionale. Inoltre, anche l’acconto Ires va versato in due rate qualora l’importo dovuto per la prima rata sia superiore 103 euro. Da ultimo si rammenta che, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento degli acconti d’imposta si applicano le sanzioni previste di cui ai Dlgs. n. 471 e 472 del 1997. Per sanare le violazioni è, comunque, possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: