Sabatini ter con termini non retroattivi

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Sabatini ter con termini non retroattivi

I tecnici del Ministero dello Sviluppo economico hanno aggiunto alcune risposte ai quesiti più frequenti arrivati in merito alle agevolazioni legate agli acquisti dei beni strumentali per l'impresa: cosiddetta Sabatini ter.

Le FAQ sulla Nuova disciplina Beni strumentali sono state aggiornate dal MiSe, in data 17 marzo 2016, alla luce della rinnovata normativa sull'agevolazione, di cui al decreto interministeriale Mise-MEF del 25 gennaio 2016, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n 58 del 10 marzo 2016.

Le nuove regole prevedono che i contributi a favore delle Pmi che acquistano beni strumentali possano essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di leasing a valere su una provvista diversa dall’apposito plafond della Cassa Depositi e Prestiti.

FAQ Sabatini ter aggiornate dal MiSe

Tra le ultime precisazioni del Ministero quella riguardante la decorrenza dei nuovi termini per la dichiarazione di ultimazione dell'investimento e per la richiesta di erogazione della prima quota di contributo previsti dal DM 25.01.2016.

Alla domanda se “tali termini sono retroattivi per le iniziative per le quali alla data di pubblicazione del Decreto sia già stato adottato il provvedimento di concessione del contributo” il MiSe risponde che: i nuovi termini per la dichiarazione di ultimazione dell'investimento e per la richiesta di erogazione della prima quota di contributo legati alla nuova Sabatini ter non sono retroattivi, ma decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia dal 10 marzo 2016.

Pertanto:

  • se alla data del 10 marzo 2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento senza aver dichiarato l'ultimazione dell'investimento, i 60 giorni per la trasmissione della dichiarazione di ultimazione e i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione si conteggiano a partire dal 10 marzo 2016.
  • se alla data del 10 marzo 2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento e l’impresa ha presentato la dichiarazione di ultimazione, ma non ancora la richiesta di erogazione, i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione si conteggiano a partire dal 10 marzo 2016;
  • se alla data del 10 marzo 2016 non è ancora trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, i 60 giorni per la trasmissione della dichiarazione di ultimazione ed i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione decorrono dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).
Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola 18 marzo 2016 - Addendum per Sabatini-ter – Pichirallo

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