Sì della Camera al Ddl sul reato di tortura
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 11 aprile 2015
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A pochi giorni dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che ha condannato l'Italia per i fatti del 2001 del G8 di Genova, alla Camera è stato approvato il Ddl che introduce nel nostro ordinamento il reato di tortura.
Infatti, al nostro paese è stato imputato di non avere una legge sul reato specifico, la cui assenza dall'ordinamento ha consentito ai responsabili del pestaggio di evitare qualsiasi sanzione, violando, così, l'articolo 3 della Convenzione sui diritti dell'uomo per cui "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.
L’articolo 1 il provvedimento afferma che il reato di tortura sia un reato comune, punibile con la reclusione da 4 a 10 anni e ascrivibile a chiunque “con violenza o minaccia” infligge “sofferenze fisiche o psichiche” per “ottenere informazioni o dichiarazioni, per infliggere una punizione, per vincere una resistenza” o “in ragione dell’appartenenza etnica, dell’orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose”.
E' stata prevista un'aggravante nel caso in cui il reato sia commesso da un pubblico ufficiale che agisce con abuso di potere o violando i doveri inerenti alla sua funzione: la pena massima aumenta diventando di 15 anni, mentre la minima è di 5 anni.
Per qualsiasi soggetto, è previsto un aumento di pena di 1/3 in caso di gravi lesioni, di 2/3 per morte non voluta della vittima. Si va incontro all'ergastolo in caso di decesso causato volontariamente.
Introdotto anche il reato di istigazione del pubblico ufficiale (ad altro pubblico ufficiale) a commettere tortura, con una pena fissata da 1 a 6 anni.
I termini di prescrizione raddoppiano e, quindi, il reato si estingue in 20 anni.
Il testo deve essere nuovamente vagliato dal Senato.
- ItaliaOggi, p. 23 - Per la tortura detenzione da quattro a dieci anni - D’Alessio
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