Sì alla pubblicità ma sempre nei limiti della correttezza

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Con la sentenza n. 10304 del 3 maggio 2013, le Sezioni unite civili della Cassazione hanno respinto il ricorso avanzato da un legale contro la sanzione disciplinare dell’avvertimento che gli era stata impartita dal Consiglio nazionale forense per aver asseritamente posto in essere una “pubblicità” con modalità lesive della dignità e del decoro della professione. In particolare, l’avvocato aveva rilasciato un’intervista che, lungi dal contenere riferimenti alle problematiche tecnico giuridiche, si era focalizzata sulla struttura, le competenze e le attività del suo studio professionale.

In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati – ricorda la Cassazione – l’abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero-professionali, non preclude, in ogni caso, all’organo professionale “di sanzionare le modalità ed il contenuto del messaggio pubblicitario, quando non conforme a correttezza”.
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  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 21 - È pubblicità occulta l'intervista per accaparrarsi i clienti - Maciocchi

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