Sì alla pronuncia di divorzio disgiunta dalla decisione sulle questioni economiche
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 27 aprile 2010
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E' stato rigettato dalla Corte di cassazione – sentenza n. 9614 del 22 aprile 2010 - il ricorso presentato da una donna avverso il provvedimento con cui era stato pronunciato lo scioglimento del suo matrimonio disgiuntamente dalla decisione sull'assegno divorzile e sul mantenimento del cognome del marito, dalla stessa richiesti.
I giudici di merito, nel pronunciare il divorzio avevano in particolare confermato, in via provvisoria, i provvedimenti di separazione e disposto la prosecuzione del giudizio per quel che riguardava la altre questioni economiche. La donna si era opposta sostenendo, per contro, la inscindibilità delle due decisioni. Da qui il giudizio dinanzi ai giudici di legittimità. Questi ultimi, tuttavia, hanno ritenuto valida la pronuncia di divorzio: ciò che si vuole evitare - spiega la Corte - è che il procedimento di scioglimento venga rallentato da problemi e ritorsioni fra ex.
I giudici di merito, nel pronunciare il divorzio avevano in particolare confermato, in via provvisoria, i provvedimenti di separazione e disposto la prosecuzione del giudizio per quel che riguardava la altre questioni economiche. La donna si era opposta sostenendo, per contro, la inscindibilità delle due decisioni. Da qui il giudizio dinanzi ai giudici di legittimità. Questi ultimi, tuttavia, hanno ritenuto valida la pronuncia di divorzio: ciò che si vuole evitare - spiega la Corte - è che il procedimento di scioglimento venga rallentato da problemi e ritorsioni fra ex.
- ItaliaOggi, p. 22 – Un colpo d'acceleratore alle cause di divorzio – Alberici
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