Sì alla legittimazione ad agire dei consiglieri in caso di violazioni di legge
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 26 aprile 2010
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Il Tar per la regione Puglia, sezione di Lecce, con sentenza 662/2010, ha accolto il ricorso presentato da alcuni consiglieri di un Comune pugliese volto all'annullamento di due decreti con cui il sindaco aveva nominato i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di una società a totale partecipazione pubblica senza prendere in considerazione nessuna donna.
Secondo i ricorrenti, con i decreti era stata posta in essere una violazione del principio di pari opportunità. Si è quindi costituito il Comune sostenendo la mancanza di legittimazione ad agire in capo ai consiglieri in quanto gli stessi non avrebbero ottenuto, con l'annullamento dei provvedimenti in esame, alcun beneficio. Diversa la posizione dei giudici regionali, secondo cui ogni consigliere comunale ha comunque lo specifico interesse di impedire che l'organo politico violi la legge e ciò tenuto anche conto che, in presenza di una sistematica e grave violazione, potrebbe prodursi la rimozione del sindaco e lo scioglimento del consiglio comunale.
Secondo i ricorrenti, con i decreti era stata posta in essere una violazione del principio di pari opportunità. Si è quindi costituito il Comune sostenendo la mancanza di legittimazione ad agire in capo ai consiglieri in quanto gli stessi non avrebbero ottenuto, con l'annullamento dei provvedimenti in esame, alcun beneficio. Diversa la posizione dei giudici regionali, secondo cui ogni consigliere comunale ha comunque lo specifico interesse di impedire che l'organo politico violi la legge e ciò tenuto anche conto che, in presenza di una sistematica e grave violazione, potrebbe prodursi la rimozione del sindaco e lo scioglimento del consiglio comunale.
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