Sì alla detrazione Iva se c’è inerenza con l’attività imprenditoriale e per gli investimenti iniziali

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Con la sentenza n. 27351 depositata il giorno 6 dicembre 2013, la Corte di Cassazione risolve il contenzioso sorto tra una società, che aveva detratto l’Iva in relazione ad una operazione economica, e l’Agenzia delle Entrate che, invece, aveva disconosciuto tale diritto in quanto accertava che di fatto non era stata svolta ancora alcuna attività da parte dell’azienda.

In sostanza, per il Fisco la sola presenza di operazioni passive non poteva far emergere la figura imprenditoriale necessaria per detrarre l'Imposta.

I Supremi Giudici, invece, sanciscono che l’Iva corrisposta sugli acquisti di beni può essere detratta anche in assenza dell’avvio di un’attività vera e propria, purché ricorra l'effettiva inerenza dell’acquisto all'esercizio dell'impresa. In relazione alle operazioni passive, infatti, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta è legata agli acquisti effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.

Ciò che conta, in altri termini, è il rispetto del principio di inerenza che è una questione di fatto, la cui prova – come ormai consolidato in giurisprudenza - spetta al contribuente, rispetto all’attività imprenditoriale. Pertanto, la detrazione dell’Iva è legittimata se esiste una connessione tra l’acquisto e le finalità imprenditoriali, anche se non necessariamente deve esistere un concreto esercizio dell’impresa, potendo l’Iva essere detratta anche in assenza di operazioni attive.

Con la sentenza n. 27352 del 6 dicembre 2013, la Corte di Cassazione si pronuncia sempre sulla questione della detrazione Iva, questa volta allentando la pressione circa la corretta applicazione delle norme antielusive.

Così, ad una società, che nei primi anni di attività effettua solo investimenti e avvia l’attività lucrativa in un secondo momento, non si può negare la detrazione Iva invocando il principio dell’abuso di diritto.

Le operazioni attive compiute a distanza di tempo dalla costituzione dell’attività aziendale danno il diritto a detrarre l’Iva inerente agli acquisti e agli investimenti, soprattutto se il Fisco non riesce a dimostrare che lo scopo di tutta l’operazione era solo quello di percepire un indebito risparmio d’imposta. A maggior ragione, sottolinea la Corte, tutta l’operazione ha trovato poi riscontro nell’effettivo avvio dell’attività imprenditoriale.

Affinchè si possa parlare di pratica abusiva è, dunque, necessario che l’impresa si sia procurata con la sua attività un indebito vantaggio fiscale e che emerga chiaramente che scopo essenziale di tutta l’operazione posta in essere sia stato proprio l’ottenimento di un vantaggio fiscale.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 - Guadagni posticipati non elusivi - Alberici
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 22 - Attività in stand by ma l'Iva si detrae - Ambrosi

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