Sì al diritto di rivalsa dell’Iva se è in corso l’accertamento fiscale. Ma a precise condizioni

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L’Associazione italiana dei dottori commercialisti, con la nota di comportamento n. 179 diffusa il 2 dicembre 2010, offre una lettura più ampia dell’articolo 60, comma 7, del Dpr 633/72, che sancisce la perdita del diritto di rivalsa per il contribuente nei confronti della controparte, dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'atto di accertamento o rettifica della dichiarazione Iva.

Secondo l’Aidc, il divieto di rivalsa in corso di accertamento non può avere effetti penalizzanti verso il cedente/prestatore destinatario della rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria. Dunque, l’ultimo comma del citato articolo 60 deve combinarsi con il primo comma dello stesso articolo, in cui si prevede che l'obbligo della rettifica in aumento vale anche per le inesattezze compiute al momento della loro effettuazione e originaria fatturazione. Disposizione che, invece, risulterebbe implicitamente abrogata se si assumesse in modo generalizzato la preclusione prevista dal citato comma 7.

Per l’Associazione dei dottori commercialisti è, quindi, possibile recuperare il diritto di rivalsa, ma solo a determinate condizioni ed entro certi limiti. Scopo nella norma di comportamento in esame è superare l’intento sanzionatorio del divieto di rivalsa per affermarne solo il profilo “pratico”. Per tali ragioni, la norma “apre” al diritto di rivalsa al verificarsi di tre precise condizioni:

- l’operazione originaria deve essere stata oggetto di rilevazione ai fini fiscali, sebbene irregolare. In caso di operazioni in nero, la rivalsa in seguito all’accertamento da parte del Fisco non è ammessa;

- deve essere rispettato il dato normativo che indica come limite operativo il pagamento dell’imposta, in caso di avvenuta riscossione, da parte dell’ufficio, delle maggiori somme accertate. Da tale momento infatti scatterebbe l’impossibilità di esercitare la rivalsa dell’Iva oggetto di rettifica dall’Amministrazione finanziaria;

- rileva, infine, il comportamento del cliente che è tenuto a regolarizzare l’operazione non correttamente fatturata nel termine e con le modalità previste dal Dlgs n. 471/97.

Riguardo al destinatario della fattura integrativa, si riconosce il diritto di esercitare la detrazione della maggiore imposta addebitatagli, alle condizioni e nel termine dell'art. 19 di quest’ultimo decreto legislativo, che espressamente richiama la condizione: “sempre che non abbia preventivamente regolarizzato l'operazione”. Infatti, l’Aidc ribadisce la conclusione secondo cui se il cliente ha provveduto alla regolarizzazione dell’operazione o al versamento dell’Iva non addebitata in origine, la rivalsa non può essere esercitata, essendo la regolarizzazione sostitutiva del riaddebito in rivalsa.
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