Sì a nuove prove per accertare la responsabilità
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 04 marzo 2010
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Con la sentenza n. 8527 depositata il 3 marzo scorso, la Corte di Cassazione, Seconda sezione penale, ha ribaltato la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano disposto il proscioglimento di un imputato senza esaminare i risultati di alcune intercettazioni telefoniche depositate presso la cancelleria del Gup dalla parte civile.
Nella decisione impugnata era stato ritenuto che la richiesta di celebrazione del processo con rito abbreviato avrebbe impedito l'acquisizione di nuove prove. Di diverso avviso la Corte di legittimità, secondo cui, in presenza di rito abbreviato, il divieto di acquisizione di nuove prove è relativo solo a quelle concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità del reato all'imputato, non riguardando, pertanto, i documenti attestanti l'accertamento di responsabilità, né l'accertamento dei presupposti e condizioni per l'applicazione di attenuanti e benefici.
Nella decisione impugnata era stato ritenuto che la richiesta di celebrazione del processo con rito abbreviato avrebbe impedito l'acquisizione di nuove prove. Di diverso avviso la Corte di legittimità, secondo cui, in presenza di rito abbreviato, il divieto di acquisizione di nuove prove è relativo solo a quelle concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità del reato all'imputato, non riguardando, pertanto, i documenti attestanti l'accertamento di responsabilità, né l'accertamento dei presupposti e condizioni per l'applicazione di attenuanti e benefici.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 37 – Rito breve con nuove prove - Negri
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