Ruolo di esportatore assunto da spedizioniere. Escluse implicazioni fiscali
Pubblicato il 27 novembre 2019
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Sulla questione, non del tutto chiara, della definizione di esportatore si è nuovamente espressa l’agenzia delle Dogane fornendo dei chiarimenti.
La nota prot. 181512/RU del 22 novembre 2019 specifica che il vettore e lo spedizioniere, se assumono il ruolo di esportatore, non diventano destinatari di adempimenti fiscali.
Esportatore. I requisiti
Come indicato nel Regolamento delegato UE 2015/2446 (RD), modificato dal successivo 2018/1063, per essere esportatore il soggetto deve essere stabilito nel territorio doganale della Ue e avere la facoltà di decidere che le merci devono uscire da detto territorio.
La stabilizzazione nella Ue richiede che il soggetto abbia nel territorio:
- una sede statuaria;
- l’amministrazione centrale;
- una stabile organizzazione da intendersi come una sede fissa di affari.
Esportatore. Soggetto economico non stabilito nel territorio Ue
Si è rappresentato il caso del soggetto non stabilito nella Ue e l’assenza di altro soggetto che soddisfi i requisiti citati.
In tale ipotesi, ai sensi del punto 4 dell’allegato A alle linee guida export “definition of exporter”, la figura di esportatore può essere assunta dal vettore, dallo spedizioniere o da altri, a condizione che siano stabiliti nell’Unione e accettino di assumere tale ruolo.
Le dogane specificano che l’indicazione, nel campo 2 della dichiarazione doganale di esportazione, del numero EORI dello spedizioniere o del vettore che hanno accettato il ruolo di esportatore doganale non ha implicazioni di natura fiscale.
Infatti, sono diversi gli ambiti di applicazione della normativa doganale da quelli della normativa fiscale.
Pertanto, gli adempimenti in tema di Iva gravano sul soggetto che effettua la cessione all’esportazione ai sensi dell’art. 8, DPR n. 633/72, rimanendo estraneo il soggetto indicato come esportatore nella dichiarazione doganale.
D’altronde, la fattura emessa a seguito di una cessione all’esportazione con la partita IVA italiana attribuita a un soggetto non stabilito nella Ue, assume rilevanza ai fini della determinazione dello status di esportatore abituale e concorre alla formazione del plafond IVA disponibile, anche se nella dichiarazione doganale di esportazione lo stesso non figura come esportatore.
Il cedente, tenuto a dare prova che le merci oggetto di esportazione abbiano effettivamente lasciato il territorio Ue, sarà indicato con la relativa partita IVA nel campo 44 della dichiarazione doganale di esportazione, ove saranno inseriti anche gli estremi della relativa fattura.
E’ il codice documento “02YY” a fornire l’indicazione della partita IVA italiana attribuita ad un soggetto non stabilito nella Ue.
- edotto.com – Edicola del 19 ottobre 2018 - Dogane. Esportatore solo chi è stabilito nel territorio della Ue – Moscioni
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