Runts, notai legittimati ad attivare il procedimento pubblicitario

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Runts, notai legittimati ad attivare il procedimento pubblicitario

Lo Studio n.14-2022/CTS del Consiglio Nazionale del Notariato è dedicato alla tematica "La legittimazione del notaio all’attivazione del procedimento pubblicitario nel Runts".

Il contributo è focalizzato sulle disposizioni del Codice del terzo settore (CTS) concernenti il procedimento di iscrizione degli atti nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), con particolare riguardo al tema della legittimazione all'attivazione del procedimento pubblicitario.

E' analizzata, quindi, la legittimazione del notaio alla richiesta di iscrizione degli atti costitutivi e modificativi degli enti del terzo settore.

Si richiama, in proposito, l'articolo 22 del richiamato Codice che, per gli enti dotati di personalità giuridica, attribuisce espressamente al notaio il compito di chiedere l’iscrizione dei relativi atti nel Registro.

Per gli enti sprovvisti di personalità giuridica, invece, l’art. 47 del CTS riconosce la legittimazione all’attivazione del procedimento pubblicitario solamente in capo al legale rappresentante dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca.

Da qui l'esame della particolare posizione del notaio rogante degli atti costitutivi e modificativi di ETS sprovvisti di personalità giuridica.

Secondo il CNN, per le richieste di iscrizioni al Runts al di fuori dei casi previsti dall’art. 22 citato, il notaio è comunque legittimato a richiedere l’iscrizione dell’atto da lui ricevuto e non occorre esibire all’Ufficio del Runts apposito mandato al pubblico ufficiale rogante.

Di seguito le conclusioni cui giunge lo studio:

  • è ammissibile che al notaio venga conferito mandato in atto per inoltrare la richiesta di iscrizione al Runts anche al di fuori dei casi previsti dall’art. 22 CTS, ossia per l’iscrizione di atti costitutivi e modificativi di ETS non personificati;
  • è applicabile al procedimento di iscrizione al Runts, il principio generale che, nell’ottica della semplificazione dei procedimenti amministrativi, "legittima il notaio rogante o autenticante a richiedere l’iscrizione degli atti da lui ricevuti, senza necessità di apposita delega da parte del legale rappresentante dell’ETS".

Ne discende che per le richieste di iscrizioni al Registro unico nazionale del terzo settore al di fuori dei casi previsti dall’art. 22 CTS, non occorra esibire all’Ufficio Runts apposito mandato al pubblico ufficiale rogante, ove le parti abbiano fatto volontariamente ricorso all’intervento del notaio.

Allo stato - conclude, comunque, il CNN - "nell’ambito dei procedimenti pubblicitari presso il Runts, l’applicazione degli approdi interpretativi qui proposti presuppone la condivisione degli stessi da parte degli Uffici competenti".

Lo Studio in esame, approvato dalla Commissione Terzo Settore il 1° dicembre 2022, è stato pubblicato sul portale internet del Notariato il 3 febbraio 2023.

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