Rottamazione ter, si riaprono le porte. Aggiornati i modelli di adesione

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Rottamazione ter, si riaprono le porte. Aggiornati i modelli di adesione

In seguito alla pubblicazione ufficiale della legge di conversione del Dl Semplificazioni (Legge n. 12/2019, in “GU” n. 36 del 12 febbraio 2019), che ha introdotto importanti novità in materia di definizione agevolata, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con una nota con cui comunica l'aggiornamento della modulistica e delle istruzioni per l’adesione alla rottamazione ter anche da parte di quei contribuenti che non avevano pagato le rate in scadenza lo scorso 7 dicembre.

Infatti, con il Decreto Semplificazioni la definizione agevolata delle cartelle diventa per tutti, anche per chi non è in regola con i pagamenti della “rottamazione bis”.

Entrate, adeguamento modelli di adesione alle novità normative

Per consentire tutto ciò, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha adeguato alle novità normative i modelli di adesione, che già dal 13 febbraio sono disponibili sul sito internet e agli sportelli dell'Ente.

Si tratta del modello DA-2018 e del modello SA-ST, che dovranno essere presentati entro il 30 aprile 2019 per essere riammessi alla definizione agevolata delle cartelle scadute.

Sempre sul sito di Agenzia Riscossione sono stati aggiornati i contenuti informativi e i processi web per consentire agli utenti di presentare, anche per queste cartelle, le domande di rottamazione comodamente dal proprio pc, smartphone o tablet, con pochi clic e senza necessità di andare allo sportello.

Dl semplificazioni: riammissione alla definizione agevolata con novità

La possibilità di essere riammessi alla definizione agevolata dei ruoli vede, però, qualche differenza rispetto alla disciplina ordinaria, sia con riferimento alla “rottamazione ter” che al cosiddetto “saldo e stralcio”.

Dietro presentazione del modello di adesione, i soggetti che non hanno provveduto al versamento delle prime tre rate della rottamazione-bis (scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018), entro il 7 dicembre, possono accedere alla cosiddetta rottamazione ter.

In tal caso, il versamento deve avvenire entro tre anni e non più entro cinque. Infatti, è possibile suddividere il debito dovuto in 10 rate consecutive di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019, e poi febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni 2020 e 2021 (la rottamazione ordinaria prevede invece 18 rate e termina nel 2023). Resta sempre la possibilità di versare le somme dovute a titolo di definizione agevolata in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

Inoltre, mentre l’ingresso nella rottamazione ter è automatico per chi ha rispettato la scadenza del 7 dicembre, i debitori che non hanno pagato o hanno pagato in ritardo, anche per un solo giorno, le somme in esame, a tale scopo, devono presentare l’istanza entro il 30 aprile prossimo.

Novità anche per il “saldo e stralcio”, ossia la definizione agevolata dei debiti a favore delle persone fisiche che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica.

Il Dl semplificazioni, infatti, prevede che, in caso di inammissibilità della domanda per il “saldo e stralcio”, le cartelle non in regola con i pagamenti del 7 dicembre, vengano automaticamente ricondotte nell'ambito della “rottamazione ter” con ripartizione del debito in 9 rate.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (importo pari al 30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Il difetto dei requisiti di accesso allo stralcio, che fa sì che il debitore confluisca nella rottamazione ter, si verifica nei casi in cui il valore Isee sia più alto di 20mila e/o i debiti inclusi nell’istanza non rientrino in quelli previsti dalla legge (ad esempio, debiti da accertamenti esecutivi).

L’Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni alla compilazione del modello Sa – St, specifica che lo stesso passaggio automatico alla rottamazione ter si verifica nel caso in cui il debitore non indichi il valore Isee oppure indichi un valore scaduto. Anche in queste ipotesi, la dinamica temporale degli adempimenti resta quella speciale prevista nella disciplina del saldo e stralcio, e non quella ordinaria della rottamazione ter, con il pagamento della prima rata (30%) che deve avvenire entro novembre e non luglio 2019.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 13 febbraio 2019 - Dl semplificazioni. Legge in Gazzetta: rottamazione ter per chi non è da saldo e stralcio – G.Lupoi

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