Rottamazione Prime comunicazioni a chi ha aderito
Pubblicato il 08 giugno 2017
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Entro il 15 giugno 2017, a chi hai aderito alla rottamazione delle cartelle - Definizione agevolata – Equitalia deve comunicare l'ammontare complessivo delle somme dovute, come vuole il Dl fiscale (decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).
L’atto ricevuto può essere sempre impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla ricezione.
La comunicazione che in questi giorni sta pervenendo ai contribuenti – una copia sarà disponibile anche nell’area riservata del portale gruppoequitalia a partire dal 16 giugno 2017 - contiene i bollettini di pagamento (in base alla scelta effettuata al momento della compilazione del modulo DA1 e il modulo per l’eventuale addebito su conto corrente) ed il resoconto dettagliato per ciascuna richiesta presentata:
- accoglimento o eventuale rigetto della adesione;
- eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata;
- importo/i da pagare;
- data/e entro cui effettuare il pagamento.
È incluso il prospetto di sintesi
Ogni comunicazione contiene:
- il totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione);
- il debito residuo oggetto di definizione;
- l’importo da pagare per la definizione agevolata del debito;
- il debito residuo escluso dalla definizione, in questo caso (debiti non rottamabili) è fornito un ulteriore prospetto con l’elenco dei carichi non definibili che evidenzia le motivazioni di esclusione.
Legenda
Ecco le sigle del gergo Equitalia:
AT - Accoglimento totale della richiesta: hai un importo da pagare per i debiti “rottamabili” e non hai nulla da pagare per eventuali debiti non “rottamabili”;
AP - Accoglimento parziale della richiesta: sia per i debiti “rottamabili” che per quelli non “rottamabili”, hai un importo da pagare;
AD - Sia per i debiti "rottamabili" che per gli eventuali debiti non “rottamabili" non devi pagare nulla;
AX - Per i debiti "rottamabili" non devi pagare nulla mentre hai un debito residuo da pagare per i debiti non “rottamabili";
RI - Rigetto: i debiti che hai indicato nella dichiarazione di adesione non sono "rottamabili" e hai quindi un importo da pagare.
Attenzione, la codifica “I” per l’ente impositore e per Equitalia sta a significare imposta, nel caso può accadere di leggervi “multe ammende e sanzioni amministrative” che non sarebbero dovute. Si consiglia di chiedere spiegazioni all’ente impositore il quale verificherà, pronto a comunicare la rettifica del dato in caso di errore a Equitalia che in automatico procederà al ricalcolo delle somme ed all'invio di una nuova lettera di accompagnamento.
Pagamenti
Si può pagare:
- dal portale Equitalia e dall’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa;
- con la domiciliazione bancaria;
- presso le filiali bancarie;
- agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL;
- con il proprio internet banking;
- agli uffici postali;
- nei tabaccai aderenti a ITB e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
- presso gli sportelli equitalia.
- eDotto.com - Edicola del 22 maggio 2017 - Servizio “Se Mi Scordo” per pagare nei termini la rata della rottamazione - Pichirallo
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: