Riversamento spontaneo Bonus R&S, domanda sanatoria entro fine ottobre

Pubblicato il



Riversamento spontaneo Bonus R&S, domanda sanatoria entro fine ottobre

Dopo la pubblicazione del provvedimento n. 18898/2022, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e definiti gli aspetti operative della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente fruiti, la stessa Amministrazione finanziaria è intervenuta con un nuovo documento di prassi con il quale ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella suddetta domanda.

Si tratta del provvedimento n. 259689 del 4 luglio 2022, a firma del direttore Ruffini, il quale oltre a definire il tracciato informatico per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di domanda per l’accesso alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di R&S ex art. 5 commi da 7 a 12 del DL 146/2021, relativi ai periodi d’imposta 2015-2019, ha anche apportato alcune correzioni al modello approvato lo scorso 1° giugno.

A ciò ha fatto seguito l’istituzione dei codici tributo per mettersi in regola con il Fisco e procedere concretamente al riversamento spontaneo degli indebiti. In data 5 luglio, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 34/E, con la quale sono istituiti I codici “8170”, “8171”, “8172” e “8173”.

Il tutto per riversare nelle casse dell’Erario il bonus R&S non spettante, senza pagamento di alcuna sanzione o interesse.

In data 15 luglio, ancora, è stata data comunicazione dell'apertura del canale telematico per l'invio della richiesta che, insieme al software di controllo pubblicato contestualmente, consente l'avvio della procedura.

ATTENZIONE: Entro il 31 ottobre 2022 è possibile presentare la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d’imposta R&S.
Il termine per la presentazione, originariamente fissato per il 30 settembre 2022, è stato prorogato al 31 ottobre 2022 dall’art. 38, D.L. n. 144/2022 (cosiddetto Decreto Aiuti ter).

Sanatoria Bonus R&S, software per le istanze

Si ricorda che il software per la compilazione e la stampa dell’istanza per la regolarizzazione, senza sanzioni ed interessi, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 è stato diffuso il 4 luglio scorso.

Il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Bonus R&S, specifiche tecniche per il riversamento degli indebiti

Le specifiche tecniche, così come definite nell’Allegato A al provvedimento del 4 luglio, sono da utilizzare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nel modello di domanda, da parte dei soggetti che provvedono direttamente all'invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.

Eventuali future correzioni a tali specifiche tecniche verranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus R&S, trasmissione telematica richieste per il riversamento spontaneo

La trasmissione telematica dei dati relativi al modello di domanda per l’accesso alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline.

La domanda telematica doveva essere presentata entro il 30 settembre 2022 (termine ora posticipato al 31 ottobre 2022) per poi versare l’importo dovuto nella prima o unica rata entro il 16 dicembre 2022; è possibile anche una dilazione, con versamento della seconda rata entro il 16 dicembre 2023 e la terza entro il 16 dicembre 2024. La procedura si intende perfezionata nel momento in cui è stato versato l’intero importo o con il pagamento dell’ultima rata.

Il riversamento avviene presentando il modello F24 senza compensazioni.

Corrette le istruzioni per modificare l’importo dovuto

Il provvedimento di ieri n. 259689/2022 contiene anche una correzione alle istruzioni di compilazione dell’istanza nella parte relativa al calcolo del credito da riversare.

In particolare, dopo l’ultimo capoverso è inserito l’inciso “Il campo (E) è modificabile dall’utente, selezionando preventivamente il relativo check in procedura. Sulla stampa dell’istanza sono riportati sia il campo (E) relativo all’importo proposto e calcolato automaticamente dalla procedura, sia il campo (E) dichiarato dall’utente, eventualmente modificato rispetto a quello calcolato. Se l’importo calcolato non viene modificato gli importi riportati nei due campi (E) sono uguali”.

Le istruzioni aggiornate sono pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Tax credit R&S non spettante alla cassa, pronti i codici tributo

La risoluzione n.34/E/2022 completa la documentazione necessaria per consentire il riversamentoo spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del tax credit R&S, ai sensi del decreto Fiscale.

Tale riversamento deve avvenire tramite l’utilizzo del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE) e dei seguenti codici tributo:

  • “8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – unica soluzione”;
  • “8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – prima rata”;
  • “8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – seconda rata”;
  • “8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – terza rata”.

N.B. - Sulle due rate successive alla prima vanno applicati gli interessi al tasso legale dal 17 dicembre 2022, che si versano con lo stesso codice tributo dell’imposta.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando, per esempio, nel campo anno di riferimento il periodo di imposta in cui era maturato il credito oggetto di riversamento.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito