Rivalutazione terreni e partecipazioni. 2 novembre 2010 il versamento per perfezionare l’operazione

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La legge Finanziaria 2010, all’articolo 2, comma 299, ha riaperto i termini per effettuare la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2010. Sono stati, cioè, prorogati i termini nell'ambito della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, ai fini del pagamento delle relative imposte sostitutive.

La rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2010, anziché alla data del 1° gennaio 2008, consente una rivalutazione del costo d’acquisto al fine di poter affrancare, in tutto in parte, la plusvalenza che si genererebbe in caso di futura vendita. Una volta effettuata la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, in base al loro valore del 1° gennaio scorso, sarà perciò possibile assumere tale ultimo valore al posto del costo d’acquisto o del valore fiscalmente riconosciuto in precedenza.

Per rideterminare il costo fiscale dei detti beni è necessario procedere con la redazione e l’asseverazione della perizia di stima e con il versamento dell’imposta sostitutiva del 4% o del 2% sul maggior valore rideterminato. Nello specifico, l’imposta sostitutiva dovrà essere applicata:

- al valore delle partecipazioni qualificate nella misura del 4%;

- al valore delle partecipazioni non qualificate nella misura del 2%;

- ai terreni edificabili e a destinazione agricola nella misura del 4%.

La legge n. 191/2009, indica anche i termini entro cui deve essere redatta la perizia di stima ed effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata relativa all’affrancamento dei valori dei terreni o delle quote possedute da persone fisiche non imprenditori, società semplici ed enti non commerciali. Si ricorda che il primo pagamento, può avvenire in un'unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo, maggiorate del 3%.

Il 31 ottobre 2010, scade il termine per il versamento della prima rata. Il pagamento delle altre rate è previsto per il 31/10/2011 e il 31/10/2012. Cadendo il 31 ottobre di domenica ed essendo il 1° novembre giorno festivo, la scadenza effettiva dell'adempimento slitta a martedì 2 novembre.

Con il versamento delle somme si perfeziona l’operazione di rivalutazione. Pertanto, se il contribuente non rispetta la data indicata, è tenuto al versamento anche delle rate successive della sostitutiva. In caso di omissione si può ricorrere al ravvedimento operoso. Ma, se entro il 2 novembre prossimo non viene versata correttamente la prima rata, per la quale non opera il ravvedimento, la rivalutazione perde il suo effetto e sarà inutile versare le rate successive.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 5 – Una nuova perizia può individuare il deprezzamento – G. Gav.
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 5 – Sull'istanza di rimborso posizioni differenti – Sirri, Zavatta
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 5 – Il calcolo segue l'oggetto della stima – Gavelli

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