Rivalutazione degli importi per la liquidazione delle rendite Inail
Pubblicato il 12 aprile 2021
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A seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, che abbia causato un’invalidità temporanea o permanente, al lavoratore viene riconosciuto un indennizzo, c.d. danno biologico.
Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, modificato dall’art. 2, comma 114, Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto, con effetto dall’anno 2000 e con decorrenza dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione annuale della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail.
In particolare, l’art. 11 del predetto Decreto subordina la rivalutazione a una variazione minima del 10% dell’indice dei prezzi al consumo.
Sulla base delle rilevazioni effettuate, la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il 2018 è risultato pari a 102,1 e per il 2019 pari a 102,6, registrando una variazione dello 0,5%.
In considerazione di quest’ultima rilevazione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con Decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 60, dispone che a decorrere dal 1° luglio 2020 la rivalutazione annuale della retribuzione di riferimento ai fini della liquidazione delle rendite Inail è pari allo 0,5%.
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