Rito societario, più tempo alle parti

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La Corte Costituzionale con la sentenza n. 340 del 12 ottobre 2007 ha ritenuto illegittimo uno dei principi su cui si fonda il modello processuale introdotto con il decreto legislativo n. 5 del 2003 (art. 13, comma 2) per velocizzare i tempi delle liti commerciali, e cioè che il tardivo intervento del convenuto nella causa equivale a una confessione che rende incontestabili i fatti affermati dall’attore nella citazione. La Consulta ha bocciato questa soluzione considerandola estranea alla consolidata giurisprudenza in tema di contumacia. Nello specifico, il citato articolo 13 contrasta con l’art. 76 della Carta fondamentale sulla delega legislativa. Pertanto, la mancata o tardiva costituzione in giudizio del convenuto non ha mai valore di confessione implicita nel diritto processuale italiano. Ciò vale anche nel processo societario.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi p.40, “Rito societario, tutele al convenuto” – Cerisano

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