Rito appalti. Ammissione alla gara, facoltà di impugnazione
Pubblicato il 12 ottobre 2017
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Quanto all’applicabilità del rito “super accelerato” in materia di appalti pubblici, di cui all’art. 120, commi 2 bis e 6 bis c.p.a., l’omessa formale pubblicazione dei provvedimenti di ammissione delle imprese controinteressate – ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 - se da un lato fa venir meno l’onere di immediata impugnazione, dall’altro non preclude la facoltà di impugnazione di tali provvedimenti prima dell’aggiudicazione della gara. La norma in questione, difatti, in deroga alla disciplina generale sull’interesse all’impugnazione degli atti di gara, ha inteso qualificare tali provvedimenti come immediatamente lesivi; come tali, dunque, suscettibili di immediata contestazione.
A chiarirlo, il Tar per il Molise, Sezione prima, con sentenza n. 332 del 4 ottobre 2017, nell'ambito di una controversia ove una S.p.a. aveva impugnato i provvedimenti di ammissione delle società concorrenti alla procedura di affidamento di igiene urbana indetta da un Comune, per asserita insufficienza del requisito di capacità tecnica, ritenuto non conforme alle previsioni del bando di gara.
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