Ritenute d'acconto transfrontaliere: cambiamento delle procedure

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Ritenute d'acconto transfrontaliere: cambiamento delle procedure

“Vogliamo sostenere il mercato unico e semplificare la vita alle imprese, ai cittadini e alle autorità nazionali”: con questa frase il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, promuove l’iniziativa messa in piedi dalla Commissione europea per una tassazione più equa e trasparente in Europa.

Nella giornata di lunedì 19 giugno 2023 la Commissione Europea ha proposto delle modifiche riguardanti il pagamento della ritenuta d'acconto nell'Unione Europea, per attirare un maggior numero di scambi transfrontalieri di titoli e contribuire allo sviluppo del mercato dei capitali del blocco.

Ritenute alla fonte nella UE: problematiche

Con “ritenuta di acconto” ci si riferisce alla situazione in cui un investitore residente in uno Stato membro Ue è obbligato a pagare l’imposta sugli interessi o sui dividendi percepiti in un altro Stato membro. Molti membri Ue, al fine di evitare la doppia imposizione a tali investitori, hanno siglato convenzioni in materia di doppia imposizione, dando la possibilità di presentare la richiesta di rimborso per l’eventuale balzello pagato in più.

E’ stato però rilevato come tali procedure inerenti il rimborso si presentino, nei maggiori casi, complicate nonché lunghe; inoltre, ogni paese propone un suo modulo (si contano di 450 formulari diversi). La conseguenza è che si determina l’allontanamento degli investitori dal panorama europeo.

Ritenute alla fonte nella UE: proposte di modifica

Ma quali sono le misure che intende adottare la Commissione europea per agevolare gli investitori transfrontalieri?

In primo luogo, l’idea è di standardizzare le procedure di ritenuta d'acconto che attualmente differiscono tra i 27 Paesi, distinguendone solo due:

"Rilievo alla fonte",

"Sistema di rimborso rapido".

I governi degli Stati Ue potrebbero scegliere quale applicare.

Nel sistema di “sgravio alla fonte”, l'aliquota appropriata verrebbe applicata al momento del pagamento di un dividendo o interesse su azioni acquistate dall'investitore., basandosi sulle norme delle convenzioni contro la doppia imposizione.

Nel caso del "Sistema di rimborso rapido”, il pagamento iniziale sarebbe sempre dovuto in base all'aliquota della ritenuta d'acconto dello Stato membro in cui vengono pagati i dividendi o gli interessi, ma il rimborso delle eventuali imposte pagate in eccesso viene concesso entro 50 giorni dalla data del pagamento.

Certificato di residenza fiscale digitale comune

Inoltre, sarebbe introdotto un certificato di residenza fiscale digitale comune dell'Ue che semplificherà le procedure di sgravio della ritenuta d'acconto.

Con tale documento digitale comune gli investitori con un portafoglio diversificato nell’Ue dovranno detenere un solo certificato per richiedere diversi rimborsi durante tutto l’anno solare.

Il certificato di residenza fiscale digitale va rilasciato entro un giorno lavorativo dalla presentazione della richiesta.

Se adottate, le modifiche in discorso dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2027.

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