Ritardo nell'indennizzo da far valere in appello

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Nel caso in cui si proponga una domanda per far valere il proprio diritto alla ragionevole durata del processo e non anche, espressamente, il rispetto del tempo per il pagamento del "risarcimento", quest'ultima richiesta non può essere ricompresa nell'ambito della copertura della Legge n. 89/2001, cosiddetta Legge Pinto.

Nel caso specificamente esaminato, le Sezioni unite civili di Cassazione - sentenza n. 6312 del 19 marzo 2014 - hanno escluso dall'ambito di applicazione della Legge Pinto, una richiesta di danni non patrimoniali per la lunghezza della fase esecutiva che il ricorrente non aveva espressamente avanzato in sede di appello.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 42 - Indennizzi tardivi nella «Pinto» se chiesti in appello – P. Mac.
  • ItaliaOggi, p. 29 – L'indennizzo non fa bis - Ferrara

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